Estratto
dello
STATUTO
1 – Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata "A.R.S. – Associazione di Ricerca Scientifica", con sede in Villanova Mondovì, via Torino n.17A.
2 – Oggetto e scopo
L’Associazione
non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nei campi di:
--istruzione
- formazione
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (…)
- promozione della cultura e dell’arte
L’Associazione
si propone come obiettivo l’interesse per la scienza nei
suoi vari aspetti, offrendo un’alternativa nell’impiego
del tempo libero con l’unione dell’attività culturale
ed informativa al divertimento ed allo sport.
Fanno parte dell’attività
dell’Associazione le ricerche storiche, geologiche ed
archeologiche, lo studio dello spazio e l’osservazione
astronomica, l’informatica, l’elettronica, l’energetica,
la biologia e la speleologia, ed in generale tutte le materie
scientifiche.
L’Associazione
si occupa, inoltre, della tutela dell’ambiente e della
valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico.
L’Associazione
svolge la propria attività nell’ambito della legge a cui
questo Statuto si conforma. L’Associazione non può svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di
quelle a esse direttamente connesse o accessorie per natura a
quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione
può emettere titoli di solidarietà.
3 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio del’’Associazione
è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa
a qualsiasi titolo, da elargizioni o conributi di enti pubblici e
privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. (…)
Per l’adempimento
dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti
entrate:
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderirvi. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. (…)
4 –Soci, Benemeriti e Beneficiari
Sono aderenti all’Associazione:
(…) Le modalità per l’iscrizione e la partecipazione alle
attività dell’Associazione vengono stabilite ogni anno con
la stesura di un apposito Regolamento.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato, non può quindi
essere disposta per un periodo temporaneo.
Sono Beneficiari
dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione
si propone di svolgere.
Sono Benemeriti
dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo
di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio
Direttivo, oppure le persone nominate dal Consiglio Direttivo per
particolari benemerenze acquisite nel campo delle attività
pubbliche.
Chi intende
aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al
Consiglio Direttivo (…), il quale deve provvedere (…)
ordinariamente almeno una volta ogni trimestre (nel frattempo i
richiedenti possono partecipare alla vita dell’Associazione
ma non al diritto di voto); in assenza di un provvedimento di
accoglimento della domanda, si intende che essa è stata respinta.
(…) L’accoglimento della domanda di adesione comporta l’iscrizione
nel Libro Soci.
Chiunque aderisca
all’Associazione può in qualsiasi momento recedere; tale
recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo
a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della
volontà di recesso.
In presenza di
gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può
esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, con
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento motivato di esclusione.
5 – Gli organi dell’Associazione
Gli organi obbligatori dell’Associazione sono:
Inoltre, per volontà dei soci, potranno essere nominati:
6 – L’Assemblea
L’Assemblea
ha i più ampi poteri deliberativi.
Si riunisce almeno
una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo, entro i termini stabiliti dalla Legge.
L’Assemblea
è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga
opportuno o quando lo richieda almeno un quinto dei Soci o almeno
un terzo dei consiglieri.
(…)
7 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo
di tre a un massimo di venti persone, che possono suddividere le
loro funzioni in base alle singole specifiche competenze.
Tutti i componenti
del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
Se per dimissione
o altra causa viene a mancare più della metà dei Consiglieri,
il Consiglio Direttivo si intende decaduto e l’Assemblea
verrà convocata d’urgenza per l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui
uno o più consiglieri, non costituenti la maggioranza, vengano a
mancare, quelli restanti provvederanno alla loro sostituzione
sostituendoli con i primi esclusi nell’ultima votazione.
I consiglieri
promuovono singolarmente, nell’ambito delle rispettive
competenze, e collegialmente, nel Consiglio Direttivo, l’attività
dell’Associazione; coordinano le iniziative, valutano la
fattibilità delle proposte, organizzano le singole attività,
anche servendosi di collaboratori esterni.
(…)
Il Consiglio
Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, su
convocazione del Presidente, quando lo richieda l’interesse
dell’Associazione o quando ne sia fatta domanda scritta da
almeno un terzo dei consiglieri in carica. (…)
Per la validità
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto
della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il
voto del Presidente.
Le deliberazioni
del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente e dal segretario della riunione.
8 – Il Presidente
La rappresentanza
legale dell’Associazione spetta al Presidente. (…)
Il Presidente
convoca e presiede l’Assemblea, il consiglio direttivo e il
comitato esecutivo; cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione,
verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
9 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. (…)
10 – Il Comitato Esecutivo
Il Consiglio
Direttivo può, al suo interno, istituire un Comitato esecutivo,
formato da non più di cinque membri e composto necessariamente
dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri consiglieri scelti
a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Tale Comitato potrà
avere deleghe dal Consiglio Direttivo su specifiche funzioni da
determinare al momento della sua costituzione.
11 – Il Segretario
Il Segretario
svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il
Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle
attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione.
Il Segretario cura
la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio
Direttivo e del Libro dei Soci.
12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell’Associazione, la tenuta dei registri contabili, e predispone contabilmente il bilancio annuale.
13 – I Revisori dei Conti
Su volontà dell’Assemblea,
i soci nominano uno o più Revisori dei conti effettivi e uno o
più Revisori supplenti, che subentrano in caso di cessazione di
un membro effettivo.
(…) I
Revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’Associazione e dei relativi libri. (…)
14 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché il libro dei soci.
15 – Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione
chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio
Direttivo predispone annualmente, entro i termini stabiliti dalla
Legge, il Bilancio consuntivo dell’Associazione da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. (…)
16 – Avanzi di gestione
All’Associazione
è vietato distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita
dell’Associazione stessa. (…)
L’Associazione
ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per le proprie attività istituzionali.
17 – Scioglimento
In caso di scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità. (…)
18 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse sull’interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Mondovì, su ricorso della parte più diligente.
19 – Legge applicabile
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile.
(Registrato presso l’Ufficio del Registro di Mondovì il 30/6/98 al n. 3205, con modifica di precedente Atto Costitutivo n.12359 del 20/11/86)